CGC

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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E DI FORNITURA SPRICH SA

Baar, 01. gennaio 2024

1 Validità
Accettando un’offerta (o una conferma d’ordine), la parte contraente accetta le Condizioni generali di contratto, di fornitura e di servizio (di seguito «CGC»). Le CGC di SPRICH AG costituiscono pertanto parte integrante del contratto.

Le CGC si applicano a tutti i contratti futuri stipulati tra SPRICH AG e la parte contraente. In caso di incongruenze tra contratto e CGC, prevale il testo del contratto (per es.: nell’offerta, nella conferma d’ordine, nel contratto di servizio, ecc.).

2 Stipula del contratto
SPRICH AG è vincolata all’offerta presentata per trenta giorni. Il termine decorre a partire dal giorno della consegna dell’offerta. Il contratto è perfezionato con l’accettazione dell’offerta. Il termine si considera rispettato anche se l’intenzione di accettare l’offerta è comunicata a SPRICH AG nell’ultimo giorno del termine stesso.

3 Volume delle prestazioni / conferma di ricezione
Lo scopo delle prestazioni è quello indicato nella conferma d’ordine di SPRICH AG. La parte contraente deve verificare la conferma d’ordine di SPRICH AG e segnalare a SPRICH AG eventuali incongruenze entro e non oltre 48 ore dalla ricezione.

La parte contraente deve verificare la merce ricevuta da SPRICH AG e segnalarne tempestivamente eventuali difetti. Sottoscrivendo la conferma di ricezione, la parte contraente conferma di aver ricevuto la merce in perfetto stato.

SPRICH AG può addebitare in fattura separatamente le prestazioni non incluse nella conferma d’ordine (in particolare disegni, imballaggi, trasporto, montaggio, messa in servizio, manutenzione [elenco non esaustivo]). I prezzi di queste prestazioni sono quelli applicati da SPRICH AG alla data di adempimento del contratto.

4 Termini di consegna
I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine sono puramente indicativi, a eccezione dei casi in cui SPRICH AG confermi in forma scritta una data di consegna specifica. La data di consegna indicata nella conferma d’ordine è approssimativa.

SPRICH AG si impegna a rispettare date e termini di consegna. Se non è possibile rispettare una data e/o i termini di consegna, SPRICH AG non risponde di eventuali ritardi nei confronti della parte contraente. La parte contraente non ha diritto ad alcun risarcimento, né al recesso dal contratto.

5 Luogo di consegna
Le parti definiscono il luogo dell'esecuzione nella conferma d'ordine.

6 Transferimento del rischio / fornitura / obbligo di controllo
Rischi e benefici vengono trasferiti alla parte contraente non appena la merce è pronta per la spedizione oppure, in caso di ritiro, al momento della consegna. SPRICH AG declina espressamente ogni responsabilità per danni causati durante il trasporto.

Le parti contraenti possono decidere di disciplinare diversamente rischi e benefici, e SPRICH AG ha il diritto di addebitare all’altra parte eventuali costi supplementari collegati.

Alla consegna, la parte contraente deve verificare la merce (l’opera) tempestivamente e con la massima attenzione per individuarne eventuali difetti. Al momento della ricezione, la parte contraente, deve tempestivamente verificare lo stato della merce eseguendo a tal fine tutti i collaudi, le prove di pressione e/o altre verifiche.

Eventuali difetti devono essere contestati immediatamente.

7 Garanzia
Merce ordinata
Il difetto sussiste se la merce non è idonea all’uso previsto o se il suo valore risulta considerevolmente ridotto.

La parte contraente deve montare, utilizzare e manutenere la merce nel rispetto delle rispettive istruzioni (di seguito «istruzioni»). La parte contraente deve richiedere eventuali istruzioni mancanti a SPRICH AG in forma scritta prima di procedere al montaggio o alla messa in servizio.

Eventuali diritti legati alla garanzia per i difetti si prescrivono trascorso un anno dalla ricezione delle merce.

SPRICH AG può decidere se eliminare il difetto mediante riparazione o sostituzione con merce equivalente. SPRICH AG si riserva di decidere quale delle due opzioni seguire. Sono esclusi i danni successivi dovuti a errori di SPRICH AG.

Se SPRICH AG non provvede all’eliminazione del difetto entro un termine appropriato, la parte contraente ha il diritto di pretendere, a scelta, la (ulteriore) riparazione o la riduzione del compenso per la produzione. La parte contraente, tuttavia, ha il diritto di pretendere l’ulteriore riparazione solo se questa non determina spese sproporzionate rispetto al vantaggio della riparazione.

Il termine appropriato (ai sensi del paragrafo 5 della presente disposizione) corrisponde al termine di consegna indicato nella conferma d’ordine. Rimane in ogni caso escluso il diritto della parte contraente al risarcimento e alla risoluzione della vendita per l’eventuale danno generato dal difetto. Non sono considerate difetti le lievi variazioni di colore dovute al trattamento delle superfici.

Interventi di assistenza, manutenzione e riparazione
Gli interventi di assistenza, manutenzione e riparazione eseguiti non sono coperti da garanzia ed è esclusa ogni richiesta di garanzia per difetti. Sono fatti salvi eventuali danni dipendenti da dolo o colpa grave, o se i difetti sono stati dissimulati dolosamente (cfr. art. 100 e art. 101 CO). Il contratto di manutenzione non genera alcun diritto di garanzia sull’oggetto degli interventi. Se tra un controllo e il successivo intervengono dei difetti, SPRICH AG deve esserne informata tempestivamente.

8 Responsabilità
SPRICH AG risponde esclusivamente dei danni derivanti da azioni intenzionali o colpa grave. La responsabilità di SPRICH è limitata quantitativamente al compenso per la produzione, indipendentemente dal motivo giuridico o dalla forma della colpa.

La limitazione della responsabilità di cui al paragrafo 1 si applica alle pretese contrattuali, extracontrattuali e quasi contrattuali.

9 Prezzi / compenso per la produzione
I prezzi di SPRICH AG si intendono sempre escluse le imposte sul fatturato previste dalla legge (imposta sul valore aggiunto), franco magazzino o fabbrica di SPRICH AG, senza imballaggio e montaggio, ma incluso il carico (o la consegna) allo spedizioniere (ferrovie, posta, ecc.).

In caso di ritardi nella consegna dovuti a SPRICH AG, non è previsto alcun diritto alla compensazione del rincaro o della variazione del cambio per la durata del ritardi.

10 Annulamento dell'ordine / obbligio di accettazione
La parte contraente che annulla un ordine, deve tenere SPRICH AG indenne da ogni onere. Si applica l’articolo 377 CO.

In ogni caso, la parte contraente deve accettare la merce (opera) fornita da SPRICH AG. Se parte contraente rifiuta l’accettazione, oltre ai rimedi giuridici previsti dalla legge, SPRICH AG può pretendere una penale pari al 30 per cento del compenso per la produzione.

11 Limite di credito, condizioni di pagamento, mora del debitore e del creditore
Prima della consegna della merce (opera), viene eseguito un controllo del limite del credito della parte contraente. SPRICH AG si riserva di pretendere dalla parte contraente il pagamento anticipato. SPRICH AG, in accordo con la parte contraente, emette fatture d’acconto SIA.

L’importo versato a saldo delle fatture di SPRICH AG deve corrispondere all’importo netto indicato, senza sconti. Eventuali oneri connessi al trasferimento e/o all’incasso (in particolare in caso di pagamento mediante bonifico postale, bonifico bancario o assegno) sono a carico della parte contraente.

Le fatture di SPRICH AG devono essere saldate entro trenta giorni dalla data di emissione. Dopo la scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, la parte contraente è da considerarsi morosa senza la necessità di alcun sollecito. Se la parte contraente debitrice è in mora, SPRICH AG ha il diritto di trattenere le sue prestazioni.

Inoltre, in caso di mora del debitore, SPRICH AG ha il diritto di far pervenire alla parte contraente solleciti di pagamento onerosi, come specificato di seguito:

  • primo sollecito di pagamento: CHF 00,00
  • secondo sollecito di pagamento: CHF 25,00
  • terzo sollecito di pagamento: CHF 45,00

L’eventuale messa in mora della parte contraente creditrice non ha alcun effetto sulla scadenza dell’obbligo di pagamento nei confronti di SPRICH AG. In caso di mora del creditore, SPRICH AG si riserva espressamente di conservare l’opera a deposito, a spese e a rischio della parte contraente.

La parte contraente non è autorizzata ad addebitare alcuna contropretesa. Inoltre, la parte contraente non è esonerata dall’obbligo di pagamento, nemmeno se avanza altre pretese (in particolare diritti di garanzia) nei confronti di SPRICH AG.

12 Riserva di proprietà
La merce consegnata rimane di proprietà di SPRICH AG fino a quando la parte contraente non ha saldato integralmente il suo debito. La parte contraente autorizza SPRICH AG a procedere all’iscrizione, a proprio carico, al registro dei patti di riserva della proprietà (art. 715 segg. CC).

Senza previo consenso di SPRICH AG, la parte contraente non è autorizzata a utilizzare le immagini e i testi della documentazione di vendita di SPRICH AG (in particolare anche il materiale del sito web di SPRICH AG).

13 Clausola salvatoria
L’invalidità, l’inefficacia o la nullità di una o più disposizioni del contratto (incluse le CGC) non pregiudica in alcun modo la validità delle rimanenti disposizioni. In questo caso le parti si impegnano a sostituire la disposizione non applicabile con una avente un effetto economico sostanzialmente simile.

14 Legge applicabile / foro competente
Le presenti CGC e il contratto stipulato tra le parti sono soggetti al diritto svizzero, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Eventuali controversie devono essere giudicate dai tribunali di Zugo.

Le presenti CGC sono valide a partire dal 01 gennaio 2024.

CGC (PDF)